FAQ
Come viene comunicato agli Enti l’esito della valutazione dei progetti?
Al termine del procedimento di valutazione in base ai punteggi ottenuti dai singoli progetti è costituita una graduatoria provvisoria pubblicata sul sito internet del Dipartimento, contenente il dettaglio dei punteggi per ogni progetto. Avverso tale graduatoria gli enti possono presentare le proprie eccezioni motivate entro 15 giorni dalla pubblicazione. Entro i successivi 20 giorni, tenuto conto delle eccezioni sollevate dagli enti, il Capo dell’Ufficio nazionale approva la graduatoria definitiva, che sarà pubblicata sul sito dell’Ufficio,unitamente al provvedimento di approvazione.
Chi comunica agli Enti l’esito della valutazione dei progetti?
Il Dipartimento ed i competenti uffici regionali e provinciali, valutati i progetti, danno tempestiva comunicazione agli enti proponenti sia dei progetti approvati, che dei progetti inammissibili o valutati negativamente. Chi può presentare progetti?Possono presentare progetti di Servizio Civile Nazionale esclusivamente gli enti iscritti all’albo nazionale o agli albi regionali o delle province autonome di cui all’art. 5 del decreto legislativo del 5 aprile 2002 n.77.
È possibile presentare congiuntamente da parte di due o più enti iscritti negli albi regionali progetti di SCN?
Si. Per gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali è possibile la co-progettazione solo su sedi di attuazione di progetto ubicate nel territorio della stessa Regione o Provincia Autonoma.
È possibile presentare congiuntamente da parte di due o più enti iscritti all’albo nazionale progetti di SCN?
NO.
Quali sono i settori di intervento dei progetti di Servizio Civile Nazionale?
I progetti di Servizio Civile Nazionale possono essere elaborati su sei settori d’intervento: Assistenza, Protezione civile, Ambiente, Patrimonio artistico e culturale, Educazione e patrimonio culturale, Servizio civile all’estero. Ciascuno dei settori individua le specifiche aree.
Quali sono le aree di intervento dei progetti di Servizio Civile Nazionale?
Per il settore ASSISTENZA le aree sono:
Anziani, minori, giovani, immigrati e profughi, detenuti in misure alternative alla pena ed ex detenuti, disabili, minoranze, pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale, malati terminali, tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia, donne con minori a carico e donne in difficoltà, disagio adulto, attività motoria, esclusione giovanile, razzismo, salute, tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, illegalità, abbandono scolastico, analfabetismo di ritorno, devianza sociale, altro.
Per il settore PROTEZIONE CIVILE le aree sono:
Prevenzione incendi, interventi emergenze ambientali, assistenza popolazioni colpite da catastrofi e calamità naturali, ricerca e monitoraggio zone a rischio e altro.
Per il settore AMBIENTE le aree sono:
Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque, prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria, prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico, parchi e oasi naturalistiche, tutela e incremento del patrimonio forestale, parchi cittadini, valorizzazione centri storici minori, salvaguardia agricoltura in zona di montagna e altro.
Per il settore PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE le aree sono:
Cura e conservazione biblioteche, valorizzazione storie e culture locali, valorizzazione sistema museale pubblico e privato, turismo culturale, altro.
Per il settore EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE le aree sono:
Centri di aggregazione, attività artistiche, animazione culturale verso minori, animazione culturale verso giovani, educazione al cibo, educazione informatica, educazione ai diritti del cittadino, educazione alla pace, lotta all’evasione scolastica, attività di tutoraggio scolastico, interventi di animazione nel territorio, sportelli informa, attività sportiva, minoranze linguistiche e culture locali, altro.
Per il settore SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO le aree sono:
Formazione in materia di commercio estero, cooperazione decentrata, cooperazione ai sensi di legge 49/1987, interventi peacekeeping, interventi ricostruzione post conflitto, interventi a seguito di calamità naturali, sostegno comunità di italiani all’estero, assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, altro.
Quali sono le figure professionali da accreditare previste dai progetti?
Le figure professionali da accreditare sono:
– per tutti gli enti il Formatore e l’Esperto del monitoraggio
– per i soli enti di prima e seconda classe il Responsabile del Servizio Civile Nazionale ed il Selettore
Quali sono le figure professionali da non accreditare previste dai progetti?
Le figure da non accreditare, i cui curricula devono essere trasmessi unitamente ai progetti, sono il Responsabile Locale di Ente Accreditato (RLEA), l’Operatore Locale di Progetto (OLP) e il Formatore specifico.
Quali sono le incompatibilità delle figure professionali previste dai progetti?
I ruoli di RLEA e OLP sono tra loro incompatibili. Tuttavia, ciascuna delle due figure (RLEA e OLP) è compatibile con tutte le restanti figure previste dall’accreditamento. Ad esempio, una persona, avendone i requisiti, può ricoprire i ruoli di Esperto del monitoraggio e Formatore nell’ambito dell’accreditamento (massimo due ruoli) più uno dei ruoli tra OLP o RLEA. Il formatore specifico può ricoprire uno dei suddetti ruoli.
È possibile svolgere il ruolo di RLEA o OLP per più enti?
Le attività di RLEA o OLP possono essere effettuate per un solo ente.
È possibile prevedere l’impiego di RLEA e OLP impegnati sui progetti in corso di realizzazione anche sui progetti da realizzarsi nell’anno successivo?
Sì, anche se si dovessero verificare limitati periodi di sovrapposizione (inizio dei progetti da avviare, prima del termine dei progetti avviati). Ciò è consentito in considerazione del fatto che gli enti dovrebbero avere le predette figure in numero doppio rispetto al necessario, la cui metà resterebbe inutilizzata per un anno. Sarà cura degli enti, nel fissare l’avvio dei progetti, evitare la sovrapposizione o almeno periodi lunghi di sovrapposizione.
Come vanno presentati i progetti?
I progetti di SCN devono essere presentati esclusivamente in modalità online.
L’avvenuta presentazione dei progetti in modalità online è comprovata dalla ricevuta di consegna alla casella PEC del Dipartimento, delle Regioni e delle Province autonome dell’istanza di presentazione dei progetti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva concernente la veridicità dei dati e delle informazioni contenute negli stessi e dal documento prodotto dal sistema Helios attestante l’avvenuto inserimento dei progetti e della relativa documentazione.
Resta obbligatoria la compilazione del format progetti presente nel sistema informatico Helios
A chi vanno presentati i progetti da realizzare in Italia?
Gli enti iscritti all’albo nazionale presentano i progetti a: Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Ufficio per il servizio civile nazionale – all’indirizzo pec dgioventuescn@pec.governo.it
– Gli Enti iscritti all’Albo della Regione Campania presentano i progetti (secondo le indicazioni fornite dal Prontuario) all’indirizzo di posta elettronica certificata :serviziocivile@pec.regione.campania.it
A chi vanno presentati i progetti da realizzare all’estero?
Esclusivamente al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, indipendentemente dall’albo di iscrizione dell’ente, sia esso nazionale, regionale, o provinciale, con le stesse modalità di quelli da realizzare in Italia.
Come avviene la valutazione dei progetti?
La valutazione avviene utilizzando la griglia di valutazione dei progetti di SCN, di cui al DM 30 maggio 2014, allegato 4.
Le Regioni e Province autonome possono stabilire, con proprio atto programmatorio o delibera di giunta entro 45 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dei progetti, criteri di valutazione per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dal Dipartimento di non oltre 20 punti.
Quali sono le anomalie che comportano l’esclusione dalla valutazione dei progetti?Il Dipartimento, le Regioni e le Province autonome esaminata la documentazione inviata, non procedono alla valutazione di merito dei progetti in presenza anche di una sola delle seguenti anomalie:
- progetto presentato da ente non accreditato;
- progetto presentato su sedi di attuazione di progetto non accreditate, ovvero escluse in sede di accreditamento o firmato da persone diverse dal responsabile legale dell’ente o dal responsabile del servizio civile di ente accreditato;
- assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47del DPR n. 445/2000, nella quale chi firma i progetti dichiara che tutte le informazioni ed i dati in essi contenuti corrispondono al vero;
- progetto presentato ad uffici diversi da quelli competenti, come ad esempio presentato a Regione diversa da quella di competenza, ovvero presentati ad una Regione o Provincia autonoma ma di competenza del Dipartimento e viceversa;
- assenza, ovvero errata o non completa compilazione dell’istanza di presentazione del progetto o sua mancata o non corretta sottoscrizione;
- mancato invio dei curricula degli Operatori locali di progetto, dei Responsabili locali di ente accreditato e Formatori specifici;
- invio dei curricula relativi alle figure sopra indicate in forma diversa dall’autocertificazione;
- mancata sottoscrizione digitale del progetto da parte del responsabile legale dell’ente o del responsabile del servizio civile nazionale dell’ente;
- mancata presentazione online dei progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2.;
- non corretta redazione, nonchè omissione della compilazione di una delle singole voci obbligatorie previste nel format di progetto;
- mancato rispetto della soglia minima e massima del numero di volontari per ogni progetto e per ogni sede di attuazione di progetto, di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2;
- integrazione del compenso, a carico dell’ente, in aggiunta a quello corrisposto dal Dipartimento;
- previsione di oneri economici a carico dei volontari;
- progetto pervenuto oltre i termini previsti dall’Avviso di cui al precedente paragrafo 3.3.
Nell’ambito delle attività di valutazione di merito, sono esclusi dalla valutazione di qualità i progetti di Servizio Civile Nazionale nel caso in cui:
a) le attività previste dai progetti non rientrino in alcuno dei settori contemplati dall’art.1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, come specificati nell’allegato 3 al presente prontuario o non siano comunque riconducibili con immediatezza alle finalità della stessa legge n. 64;
b) i progetti non prendano in considerazione le finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale dei volontari di cui all’art.1, lett. e) della citata legge 6 marzo 2001, n. 64;
c) risultino assenti, oppure poco chiari o incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:
1) descrizione del contesto territoriale e/o dell’area di intervento ed identificazione dei destinatari e dei beneficiari;
2) obiettivi del progetto;
3) descrizione del progetto, e tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari;
4) monitoraggio delle attività previste e della formazione generale e specifica;
5) modalità e contenuti della formazione generale e specifica dei volontari;
6) descrizione del contesto socio-politico ed economico del paese dove si realizza il progetto (per i soli progetti all’estero);
7) particolari condizioni di rischio connesse alla realizzazione del progetto ed accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari (per i soli progetti all’estero);
8) mancata indicazione degli operatori locali di progetto; assenza dei requisiti richiesti per rivestire il ruolo di operatore locale di progetto; mancato rispetto del rapporto tra numero di volontari e numero di operatori locali di progetto; impossibilità di riferire esattamente l’operatore locale di progetto alla sede di attuazione in cui è impiegato;
9) mancata o insufficiente indicazione delle risorse tecniche e strumentali e delle risorse umane sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
10) progetti articolati su più settori, ancorché la codifica alla voce 5 della scheda progetto riconduca l’intervento ad un solo settore di quelli previsti dall’allegato 3 al presente Prontuario;
11) mancata indicazione del Responsabile locale di ente accreditato quando previsto; assenza dei requisiti richiesti per rivestire il ruolo di Responsabile locale di ente accreditato; mancato rispetto del rapporto tra numero di volontari richiesti nella singola provincia e numero di Responsabile locale di ente accreditato; impossibilità di riferire esattamente il Responsabile locale di ente accreditato alle sedi di attuazione di progetto che è competente a seguire;
12) indicazione di un numero di volontari superiore a quello massimo previsto per la classe di iscrizione all’albo nazionale o regionale e provinciale;
13) indicazione del tempo dedicato alla formazione specifica e generale diversa dalle ore (es. giorni, settimane, mesi);
14) mancato rispetto delle soglie minime e massime dei giorni di servizio e dell’orario minimo settimanale o del monte ore annuo di servizio dei volontari, di cui al precedente paragrafo 1;
15) durata della formazione generale e specifica prevista per i volontari inferiore alla soglia minima fissata rispettivamente in 30 e 50 ore;
16) durata della formazione complessiva (generale più specifica) prevista per i volontari inferiore alla soglia minima delle 80 ore e mancato rispetto della soglia massima fissata in 150 ore annue, di cui al precedente paragrafo 1;
17) assenza delle competenze dei formatori specifici in relazione alle attività previste dal progetto, ovvero non attinenti a queste ultime;
d) siano previsti requisiti per l’accesso che non siano giustificati dalle caratteristiche del progetto. La residenza non può in ogni caso essere considerata motivo discriminante per l’accesso o dar luogo a preferenza;
e) il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti una evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono;
f) il progetto sia autoreferenziale, con obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell’ente attuatore o presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del volontariato o del servizio civile nazionale;
g) progetti palesemente simili in relazione alle voci 6, 7, 8 e 25 per i progetti in Italia e alle voci 6, 7, 8, 9 e 33 per i progetti all’estero presentati dallo stesso ente;
h) siano violate le disposizioni di cui all’allegato 5 al presente Prontuario in materia di requisiti ed incompatibilità delle figure impegnate nella realizzazione dei progetti.
I progetti sono esclusi dalla valutazione di qualità anche in presenza di uno solo dei casi innanzi elencati.
Dove vengono pubblicati i risultati della valutazione dei progetti? Approvata la graduatoria definitiva, l’Ufficio Nazionale ed il competente Servizio civile delle Regioni e Provincie Autonome pubblicheranno sul proprio sito internet l’elenco dei progetti approvati da inserire nei bandi.
Quali sono i progetti che vengono inseriti nell’allegato 1 del bando di selezione dei volontari? Quelli approvati e finanziati. Sono finanziati i progetti con il punteggio più elevato sino alla concorrenza delle risorse disponibili per l’anno considerato.